I parametri di legge per l’acqua potabile

Post

  |   Analisi acqua

la legge impone precisi limiti per definire un’acqua potabile, ovvero destinata al consumo umano. Tali limiti riguardano una serie di parametri, riportati nell’allegato I parti A e B, del DLgs 31/2001. Solo attraverso l’analisi dell’acqua è possibile stabilire l’effettivo rispetto dei limiti imposti e quindi la possibilità di consumare l’acqua.

Lo stesso decreto va a definire l’acqua potabile (art.2):

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;[…]

L’art. 4 si occupa invece di definire gli obblighi generali legati alla distribuzione di acqua destinata al consumo umano:

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne’ altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

Di seguito riportiamo i limiti da indagare tramite l’analisi dell’acqua riportati nell’allegato I parti A e B del DLgs 31/2001 sono i seguenti:

Limiti per i parametri microbiologici

Parametro Valore di parametro (numero/100 ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococchi 0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro Valore di parametro
Escherichia coli (E.coli) 0/250ml
Enterococchi 0/250ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250ml
Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml

Limiti per i parametri chimici

Parametro Valore di parametro (µg/l ) Note
Acrilammide 0,10 Nota 1
Antimonio 5,0
Arsenico 10
Benzene 1,0
Benzo(a)pirene 0,010
Boro 1,0
Bromato 10 Nota 2
Cadmio 5,0
Cromo 50
Rame 10 Nota 3
Cianuro 50
1.2 dicloroetano 3,0
Epicioridrina 0,10 Nota 1
Fluoruro 1,50
Piombo 10 Nota 3 – 4
Mercurio 1,0
Nichel 20 Nota 3
Nitrato (come NO3) 50 Nota 5
Nitrito (come NO2) 0,50 Nota 5
Antiparassitari 0,10 Nota 6 – 7
Antiparassitari-Totale 0,50 Nota 6 – 8
Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 Nota 9 – Somma delle concentrazioni di composti specifici
Selenio 10
Tetracloroetilene – Tricioroetilene 10 Somma delle concentrazioni di composti specifici
Trialometani-Totale 30 Nota 10 – Somma delle concentrazioni di composti specifici
Cloruro di vinile 0,5 Nota 1
Clorito 200 Nota 11
Vanadio 50

Note

Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monometrica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua
Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all’articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell’acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera b). L’Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.
Nota 4 Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardientro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell’attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+(nitrito)] /3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO3) e per il nitrito(NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 6 Per antiparassitari s’intende: insetticidi organici – erbicidi organici – fungicidi organici – nematocidi organici – acaricidi organici – alghicidi organici – rodenticidi organici – sostanze antimuffa organiche – prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d’acqua.
Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.
Nota 8 “Antiparassitari – Totale” indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
Nota 9 I composti specifici sono i seguenti: benzo(b)fluorantene – benzo(k)fluorantene – benzo(ghi)perilene – indeno(1,2,3-cd)pirene
Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.
Nota 11 Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.