Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Questo il recentissimo provvedimento che ha significativamente modificato la normativa nazionale relativa alla qualità delle acque per il consumo umano. Che interessa allo stesso tempo gestori dell’acqua pubblica, strutture commerciali, private, come condomini, odontoiatri, ristorazione pubblica e collettiva, bar, pub, ristoranti, pizzerie, mense, hotel, agriturismi, residenze sanitarie, RSA, campeggi, palestre.
Il decreto è già in vigore, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2023 ed è operativo dal 21 marzo 2023.
LabService Srl, società di Anguillara Sabazia (provincia di Roma, quadrante Roma Nord) che da anni si occupa quotidianamente di ogni aspetto riguardante l’analisi dell’acqua, è a disposizione di chiunque abbia necessità di informazioni, consulenza e servizi in merito ai nuovi adempimenti da decreto.
Si ricorda che LabService Srl è dotata di proprio laboratorio analisi accreditato Accredia (n.0812L)*.
Il numero di telefono al quali rivolgersi:
Per quanto riguarda i nuovi obblighi di coloro che vengono chiamati gestori di sistemi di distribuzione idrica interni, non quindi dei grandi gestori idro-potabili (10.000 m3 di acqua al giorno o 50.000 persone), la normativa ne va interessare una ampissima platea:
Le attività citate sono raccolte nell’allegato VIII del decreto, che le ha suddivise per classi di priorità che vanno dalla A alla E (come da noi indicato in elenco) e che riporta in una tabella azioni a carattere di obbligo, azioni a carattere di raccomandazione.
In base a quanto previsto dall’articolo 9 dello stesso decreto.
Questa la definizione che ne dà l’articolo 2 al comma q: “«gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Non adempiere a quanto previsto dal decreto può comportare sanzioni che vanno dai 5.000 ai 30.000 euro.
Il Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 è in Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.
Abroga il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
* Per l’elenco delle prove accreditate, vedere il sito www.accredia.it.